Il 12, 13, 14 e 15 giugno 2025 nell'area all'aperto della Vela 'Margherita Hack' di Empoli si terrà l'evento La Vela Streetball 3.0, un evento dedicato al Basket 3X3 organizzato in collaborazione con altre associazioni locali, con l’obiettivo di coinvolgere e avvicinare ragazze e ragazzi a questo sport e al progetto di Sport sociale gestito dal Centro Giovani di Avane. All’interno dell’area della Vela M. Hack vari punti ristoro in collaborazione con aziende locali e che vi sarà un
intrattenimento musicale durante tutto l’evento.
Per questo è stata diramata l'ordinanza n. 248 dell'11 giugno 2025 che afferma il divieto assoluto nei giorni:
Giovedì 12 giugno 2025 dalle ore 16:00 alle 23:00
Venerdì 13 giugno 2025 dalle ore 16:00 alle 24:00
Sabato 14 giugno 2025 dalle ore 10:00 alle ore 24:00
Domenica 15 giugno 2025 dalle ore 10:00 alle ore 18:00
all'interno della struttura della Vela Margherita Hack e nelle sue immediate vicinanze:
- di introdurre in detta area di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine;
Si ordina inoltre
- ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di
vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine;
- ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica;
- a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori;
- a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00.
