Con ordinanza 252 del giorno 17 giugno 2025 sono state disposte alcune misure nell’ambito della sicurezza pubblica e del decoro urbano per consentire lo svolgimento della kermesse musicale e di intrattenimento denominata “Jump festival” che si terrà da mercoledì 25 fino a domenica 29 giugno 2025 nel parco di Serravalle di Empoli.
Pertanto è stato disposto il divieto assoluto di vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari, nei giorni del festival, dalle 17 fino alle 3 del giorno successivo all'interno dell’area del parco di Serravalle e nelle sue immediate vicinanze: l’introduzione in detta area di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine; ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.
A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.
Il mancato rispetto delle disposizioni, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari 150 euro (centocinquanta/00).